La IUC è l’imposta unica comunale, istituita nel 2014, che ha riassunto al suo interno imposte come l’IMU, la TASI e la TARI.
Queste tre sono tutte imposte comunali e sono relative, rispettivamente, al possesso degli immobili, ai servizi indivisibili del Comune e alla raccolta rifiuti del Comune.
Delle tre, l’IMU è la tassa che prima di tutte è comparsa nello scenario dei tributi italiani, entrata in vigore in sostituzione della vecchia ICI.
Tra i tanti cambiamenti intercorsi negli anni, i tanti acronimi e i diversi campi di applicazione, non è raro che ci si ritrovi spaesati quando si tratta di imposte comunali, tant’è che spesso sorgono alcune domande, come: “devo pagare la tari? Quando si paga l’IMU? Cos’è il codice tributo 3961?”
In questo articolo, forniamo una breve guida sul funzionamento delle imposte comunali.
La nascita della IUC
La legge di stabilità 2014 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che accoglie al proprio interno tre distinti tributi: l’imposta municipale unica (IMU), la tassa per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI).
Questi tre diversi tributi presentano alcuni tratti comuni, ma sono caratterizzati da una diversa disciplina e da tre distinti presupposti impositivi.
Infatti, mentre l’IMU è dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali non di lusso, la TARI, invece, è a carico del solo utilizzatore. La TARI sui rifiuti, infatti, funziona grossomodo come le altre imposte che l’hanno preceduta negli anni, tra cui TARSU, TIA e TARES.
Ma all’interno della IUC, oltre a IMU e TARI è confluita anche la TASI, relativa ai servizi indivisibili dei Comuni che è dovuta sia dal possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, anche se in diversa misura.
IMU
Attualmente, l’IMU non tassa l’abitazione principale e i fabbricati ad essa assimilati, con la sola eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
I soggetti passivi del tributo sono il proprietario, il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie in base alle quote di possesso.
Nell’applicazione dell’IMU, la base imponibile dei fabbricati si ottiene moltiplicando la rendita catastale, con rivalutazione del 5% (del 25% per i terreni agricoli) con un moltiplicatore che varia in base alla categoria catastale attribuita dall’amministrazione finanziaria.
Per le aree fabbricabili, invece, la base imponibile non è stabilita a partire dalle risultanze catastali ma è data dal valore delle stesse con riguardo alla zona di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi di mercato di aree simili.
TARI
La TARI è il prelievo sui rifiuti urbani e ha come presupposto il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte, che possono produrre rifiuti urbani.
In questo caso, il soggetto passivo del tributo è il possessore dell’immobile suscettibile di produrre rifiuti urbani. Se l’utilizzo dell’immobile è inferiore a 6 mesi, il soggetto passivo è solo il proprietario e non l’utilizzatore.
TASI
La TASI, infine, ha come presupposto il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di terreni edificabili.
Al contrario dell’IMU, nella TASI è compresa anche l’abitazione principale e fanno eccezione, in ogni caso, i terreni agricoli.
Dunque, soggetti passivi non sono soltanto i proprietari degli immobili, ma anche e contemporaneamente i detentori a vario titolo, come ad esempio, conduttori o utilizzatori grazie a una locazione finanziaria.
Sul piano soggettivo, questa è la principale differenza con le altre due imposte. Perché nell’IMU il soggetto passivo è comunque il proprietario dell’immobile e nella TARI si guarda invece all’utilizzatore dell’immobile (che sia il proprietario o un utilizzatore, poco importa)